Iscrizione in anagrafe dei cittadini stranieri
Per l’iscrizione dei cittadini stranieri non comunitari, l’iscrizione in Anagrafe avviene esibendo regolare permesso o carta di soggiorno per sè e per i propri familiari, di un documento di identità valido ed è subordinata all’effettiva residenza nel Comune.
Per l’iscrizione dei cittadini stranieri comunitari, l’iscrizione in Anagrafe, in attuazione della circolare n.38 del 18.10.2006 del Ministero dell’Interno, avviene, senza esibizione del permesso o carta di soggiorno ed è subordinata all’effettiva residenza nel Comune e all’esibizione del passaporto o di documento equipollente.
Rinnovo iscrizione in anagrafe dei cittadini stranieri
Si informano i cittadini stranieri (non comunitari) iscritti in Anagrafe che esiste l’obbligo (D.P.R. 31.08.1999 n. 394 art. 15 comma 2 modificato dal D.P.R. 18.10.2004 n. 334 art. 14) di rinnovare all’Ufficiale d’Anagrafe del Comune di residenza la DICHIARAZIONE DI DIMORA ABITUALE per sè e per i propri familiari, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso o carta di soggiorno. Tale dichirazione può essere rilasciata presso l’Ufficio Anagrafe esibendo il permesso o carta di soggiorno rinnovato e un documento valido. L’Ufficio cancellerà dall’Anagrafe le persone che non avranno rilasciato la dichiarazione di dimora abituale, trascorso un anno dalla scadenza del permesso o della carta di soggiorno e dopo l’avviso a provvedere nei successivi trenta giorni (D.P.R. 31.08.1999 n. 394 art. 15 comma 3).