Autenticazione di Firme in Calce ad Istanze

La firma in calce alle domande da presentare alla Pubblica Amminstrazione non deve più essere autenticata (legge n.445/2000) neppure quando contenga una dichiarazione di notorietà.

Due sono le eccezioni in base alle quali continuerà a essere consentita l’autentica della sottoscrizione dinanzi al Funzionario incaricato dal Sindaco:

  • quando la firma da apporre è necessaria per consentire l’incasso immediato di somme di denaro non direttamente dall’interessato (es. delega per la riscossione della pensione);
  • quando si tratti di dichiarazione sostitutiva di atto notorio destinata ad essere utilizzata non per una pratica in corso presso un pubblico ufficio ma per una pratica gestita da una società privata in regime di mercato libero (es. banca, assicurazione)