Manifesto aggiornamento albi dei Giudici popolari per le Corti di Assise e per le Corti di Assise di Appello

06 Apr 2021

C O M U N E D I FLORIDIA

Provincia di SIRACUSA

UFFICIO ELETTORALE

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI

DEI GIUDICI POPOLARI PER LE CORTI DI ASSISE E

PER LE CORTI DI ASSISE DI APPELLO

IL SINDACO

VISTO l’art.21 della Legge 10 aprile 1951, n°287, sul riordinamento dei giudici di Assise, sostituito dall’art.3 della Legge 5 maggio 1952, n°405;

VISTA la Legge 27 dicembre 1956, n°1441, sulla partecipazione delle donne all’amministrazione della giustizia nelle Corti di Assise;

R E N D E N O T O

che, in esecuzione alle disposizioni contenute nell’art.21 della succitata Legge del 1951 e successive modificazioni, si deve procedere all’aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari per le Corti di Assise e per le Corti di Assise di Appello e che:

  1. Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei Giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n.287, per l’esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE e/o di CORTE DI ASSISE DI APPELLO e, che non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12, sono invitati ad inoltrare domanda in carta semplice, entro il 31 luglio p.v., per iscriversi negli elenchi comunali;

  2. I Giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti (artt. 9 e 10):

    1. cittadinanza Italiana e godimento dei diritti civili e politici;

    2. buona condotta morale;

    3. età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;

    4. licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte di Assise;

    5. licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte di Assise di Appello.

  1. Non possono assumere l’ufficio di Giudice popolare (art.12):

a) – i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;

b) – gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dello Stato, in attività di servizio;

c) – i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Floridia, lì 06/04/2021

IL SINDACO

Marco Carianni

 

 

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