Iscrizione nella Lista di Leva dei giovani nati nell’anno 2004

04 Gen 2021

COMUNE DI FLORIDIA

Provincia di Siracusa

ISCRIZIONE NELLA LISTA DI LEVA
DEI GIOVANI NATI NELL’ ANNO 2004

IL SINDACO

A norma dell’art. 1932 del D.Lgs. 15-3-2010, n. 66

RENDE NOTO

che sono in corso le operazioni per la formazione della lista di leva relativa ai giovani che compiranno il 17° anno di età nel corso dell’anno, secondo il seguente calendario:

a) nel mese di Gennaio il Sindaco curerà l’iscrizione nella lista di leva dei giovani che siano legalmente domiciliati nel Comune ai sensi dell’art. 1933 del D.Lgs. n. 66/2010;

b) il 1° febbraio verrà pubblicato per 15 giorni l’elenco degli iscritti;

c) nel corso dello stesso mese di febbraio e di marzo, la lista verrà aggiornata con le nuove iscrizioni o cancellazioni che si rendessero necessarie per l’invio definitivo al competente organo militare entro il 10 aprile.

I giovani interessati hanno il dovere di farsi inserire nella lista di leva qualora vi fossero stati omessi; i loro genitori o tutori hanno l’obbligo di curare che l’iscrizione avvenga regolarmente. Ogni ulteriore notizia in merito potrà essere ottenuta presso l’ufficio di Leva Comunale.

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ART. 1933 D.Lgs.n. 66/2010

Domicilio legale

1. Sono considerati legalmente domiciliati nel Comune: 
    a) i giovani dei quali il padre, o, in  mancanza  del  padre,  la madre o il tutore, abbia domicilio nel Comune,  nonostante  che  essi dimorino altrove, siano assenti, espatriati, emancipati,  detenuti  o figli di un espatriato, o di un  militare  in  effettivo  servizio  o prigioniero di guerra che abbia avuto 'ultimo domicilio nel Comune; 
    b) i giovani coniugati, il cui padre, o, in mancanza  del  padre, la madre, abbia domicilio nel Comune, salvo che giustifichino di aver legale domicilio in altro Comune; 
    c) i giovani coniugati domiciliati nel Comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre, abbia domicilio altrove; 
    d) i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel Comune, che  siano privi di padre, madre e tutore; 
    e) i giovani nati o residenti  nel  Comune  che,  non  trovandosi compresi in alcuno dei casi di cui alle precedenti lettere da  a)  a d), non giustifichino la loro iscrizione in altro Comune. 
2. Agli effetti dell'iscrizione sulle liste di leva e'  considerato domicilio legale del giovane nato o dimorante  all'estero  il  Comune dove egli o la sua famiglia sono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando cio' non sia possibile precisare, il Comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza  di  detta designazione, il Comune di Roma.

Floridia, lì 1 gennaio 2021

IL SINDACO

Marco Carianni