COMUNE DI FLORIDIA
(Provincia di Siracusa)
Settore IV – Servizio Tributi ed Attività Produttive
IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC
IMU VERSAMENTO DEL SALDO DEL 18 DICEMBRE 2017
Gli atti di riferimento per l’anno 2017 sono: deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29 aprile 2016 per la determinazione della aliquote IMU e deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29 aprile 2016 per il regolamento per l’applicazione della IUC.
Aliquote per l’anno 2017 sono :
ALIQUOTA |
TIPOLOGIA IMMOBILI |
0,96 % |
Aliquota ordinaria |
0,96 % |
Aliquota aree fabbricabili |
0,76 % |
Aliquota immobili classificati nel gruppo catastale D |
0,4 % |
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze e detrazione di legge € 200,00 |
0,96 % |
Aliquota su 50 % della base imponibile per gli immobili di cui alla lett. b), comma 10, art. 1 Legge 208/15 |
0,96 % |
Aliquota su 75 % della base imponibile immobili affittato a canone concordato Legge 431/98 |
Per abitazione principale si intende, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Ai sensi del D.L. 47/2014, legge di conversione 80/2014, art. 9 bis, dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà ed usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.
Sono pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
Per area fabbricabile, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e dell’art. 2, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2 del citato art. 13, sui quali, invece, persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali. Un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.
Per terreno agricolo, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e dell’art. 2, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’articolo 2135 del codice civile.
Detrazione
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze come sopra illustrate si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare € 200,00 rapportate al periodo dell’anno e durante il quale si protrae tale destinazione e pro quota.
Esclusione
Ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del D.L. 201/2011, legge di conversione 214/2011 come modificato dalla legge 147/2013, l’imposta non è dovuta per i seguenti immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze:
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Le Unità immobiliari che sono utilizzate come abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
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Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
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I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008;
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La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
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L’unico immobile, iscritto od iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in s.p.e. appartenente alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia ad ordinamento militare da quelle dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 dal personale appartenete alla carriere prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
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I terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli a titolo professionale di cui all’art. 1 del decreto legge 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
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I terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
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I fabbricati rurali strumentali;
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I fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Fattispecie agevolate:
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Base imponibile ridotta del 50%: Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in COMODATO GRATUITO dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1,A/8, e A/9. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU/TASI di cui all’articolo 9, co. 6, del D. Lgs. n.23/ 2011.
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Base imponibile ridotta al 75 %: per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.
CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE
Fabbricati = Rendita catastale + rivalutazione del 5% da moltiplicare:
– per 160 – categorie A (esclusa A10) e C2 e C6 e C7
– per 140 -categorie B e C3 e C4 e C5
– per 80 – categorie A10 e D5
– per 65 – categoria D (esclusa D5)
– per 55 – categoria C1
Terreni agricoli = Reddito domenicale + rivalutazione del 25% da moltiplicare: per 135.
Terreni edificabili = valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione.
VERSAMENTI
Per tutti gli immobili ad eccezione di quelli appartenenti alla categoria “D” l’imposta va versata interamente al Comune.
Per gli immobili appartenenti alla categoria “D” l’imposta va versata solo per la quota calcolata con l’aliquota base dello 0,76 per cento, allo Stato.
E’ possibile effettuare i versamenti sia con F24 sia con bollettino postale appositamente predisposto.
CODICI TRIBUTO
abitazione principale – 3912 per il comune
terreni agricoli – 3914 per il comune
aree fabbricabili – 3916 per il comune
altri fabbricati – 3918 per il comune
fabbricati di cat. “D” – 3925 per lo stato
PROGRAMMA DI CALCOLO
Sul sito internet del Comune di Floridia è disponibile il programma che permette di calcolare l’Imposta Municipale Propria dovuta dai cittadini.
Ovviamente il Comune non è responsabile per eventuali errori dovuti al fatto che il contribuente inserisca qualche dato richiesto in maniera errata.
L’accesso è pubblico, quindi non viene richiesto al Contribuente di registrarsi. Le informazioni non vengono salvate e nessuna comunicazione perviene all’ufficio Tributi o a qualsiasi altro ufficio dell’Ente.
L’Ente mette a disposizione le aliquote deliberate per ciascuna tipologia di immobile, le detrazioni ed eventuali agevolazioni.
Per il collegamento copiare il seguente link:
oppure digitare
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https://comune.floridia.sr.it, Servizi on Line, Area pubblica scegliere Calcolo dovuto IMU.
NOVITA’
Inoltre, è possibile richiedere, con il collegamento al sottostante link, la registrazione all’area riservata dei servizi on-line del comune.
https://www.comune.floridia.sr.it/urbi/progs/urp/ur1UR001.sto?DB_NAME=floridia
Floridia, 1 dicembre 2017
Il Titolare di Posizione Organizzativa
Rag. Francesco Spada