ISCRIZIONE NELLA LISTA DI LEVA
DEI GIOVANI NATI NELL’ANNO 2003
ILCOMMISSARIO
Anorma dell’art. 1932 del D.Lgs. 15-3-2010. n. 66
►Rende noto
che sono in corso le operazioni per la formazione della lista di leva, relativa ai giovani che compiranno il 17° anno di età nel corso dell’anno, secondo il seguente calendario:
- nel mese di gennaio, il Commissario curerà l’iscrizione nella lista di leva dei giovani che siano legalmente domiciliati nel Comune ai sensi dell’art 1933 del Lgs n 662010;
- il 1° febbraio verrà pubblicato per 15 giorni l’elenco degli iscritti;
- nel corso dello stesso mese di febbraio e di marzo, la lista verrà aggiornata con le nuove iscrizioni o cancellazioni che si rendessero necessarie, per l’invio definitivo al competente organo militare entro il 10 aprile.
I giovani interessati hanno il dovere di farsi inserire nella lista di leva qualora vi fossero stati omessi; i loro genitori o tutori hanno l’obbligo di curare che l’iscrizione avvenga regolarmente. Ogni ulteriore notizia in merito potrà essere ottenuta presso l’ufficio Leva Comunale.
ART. 1933 – D.Lgs. n. 66/2010
Domicilio legale – Sono considerati legalmente domiciliati nel Comune:
- i giovani dei quali il padre, o, in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel Comune, nonostante che essidimorino altrove, siano assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l’ultimo domicilio nel Comune;
- i giovani ammogliati, il cui padre, o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel Comune, salvo chè giustifichino di aver legale domicilio in altro Comune;
- i giovani ammogliati domiciliati nel Comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre, abbia altrove
- i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel Comune, che siano privi di padre, madre e tutore;
- i giovani nati o residenti nel Comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi di cui alle precedenti lettere da a) a d), nongiustifichino la loro iscrizione in altro Comune.
Agli effetti della iscrizione sulle liste di lesa e considerato domicilio legale del giovane nato e dimorante all’estero il Comune dove egli o la sua famiglia furono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica, ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il Comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di siffatta designazione, il Comune di Roma.