AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

29 Giu 2017

C O M U N E D I FLORIDIA

Provincia di SIRACUSA

 

SERVIZIO ELETTORALE

 

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

 

IL SINDACO

 

VISTO l’art.21 della Legge 10 aprile 1951, n°287, sul riordinamento dei giudici di Assise, sostituito dall’art.3 della Legge 5 maggio 1952, n°405;

VISTA la Legge 27 dicembre 1956, n°1441, sulla partecipazione delle donne all’amministrazione della giustizia nelle Corti di Assise;

R E N D E N O T O

  1. Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n°287, per l’esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE o di CORTE DI ASSISE DI APPELLO e non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12, sono invitati a iscriversi, entro il 31 luglio p.v. negli elenchi integrativi comunali, ritirando il modello di domanda presso l’Ufficio Elettorale del Comune o prelevandolo dal sito web del Comune;

  1. I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

    1. Cittadinanza Italiana,

    2. Buona condotta morale,

    3. Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni,

    4. Licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte di Assise,

    5. Licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte di Assise di Appello.

  1. Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:

    1. I magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario.

    2. Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dello Stato, in attività di servizio.

    3. I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Floridia, 29/06/2017

 

IL SINDACO

Dott. Giovanni Limoli

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